Attenzione al registro elettronico !

Riporto uno stralcio dell’articolo di Antimo Di Geronimo tratto dal giornale Italia Oggi del 17 Giugno

L’IPOTESI SUFFRAGATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE: ILLEGITTIMO ANCHE TENERE UN ELENCO PERSONALE
l docente che si porta il registro a casa o che redige un registro parallelo, custodendolo presso la propria abitazione, rischia una condanna penale.
E se rimaneggia i voti a scrutinio concluso rischia addirittura una condanna per falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico: un reato per il quale il codice penale prevede la pena della reclusione fino a un massimo di 10 anni. É quanto si evince da una sentenza emessa dalla V sezione penale della Corte di cassazione, depositata il 4 giugno scorso (n. 23237). Che ha cassato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un docente. La pronuncia apre scenari inquietanti, specie se si pensa che sono tutt’altro che rari i casi di docenti che sono costretti a tenere un registro aggiuntivo in formato cartaceo, a causa delle incombenze legate al cosiddetto registro elettronico. Nella maggior parte delle scuole, infatti, mancano attrezzature informatiche atte a consentire ai docenti di compilare il registro in tempo reale. Così come avviene per il registro cartaceo. E quindi ognuno si ingegna come può, per appuntarsi i risultati delle interrogazioni. Salvo poi mettersi diligentemente in fila, per attendere che si liberi l’unico pc disponibile in sala docenti. Ciò comporta, inevitabilmente, il differimento dei tempi di acquisizione dei dati da inserire nel registro. Di qui la necessità di redigere un secondo registro cartaceo, in via informale, che gli insegnanti interessati, di solito, portano con sé. Spesso, peraltro, il registro ombra altro non è se non l’agenda personale. Va detto subito che vi sono anche situazioni ottimali
dove c’è un computer in ogni classe. Ma nella maggior parte delle scuole il problema c’è. E con la ristrettezza di fondi che caratterizza questo particolare momento storico, la questione è ben lungi dal trovare soluzione. Resta il fatto, però, che la Suprema corte ha affermato, più o meno esplicitamente, che questa prassi potrebbe recare con sé elementi penalmente rilevanti.

Una risposta

  1. sandra spiga ha detto:

    sulla compilazione del registro elettronico faccio queste domande: durante la lezione compilo il registro di classe dove inserisco assenze, ritardi, firma docente , attività;
    il registro personale decente dove annoto voti interrogazioni, compiti in classe, verifiche ecc..
    giornale dell’insegnante dove annoto ora per ora tutta l’attività del giorno.
    Quando svolgo la lezione? quanto tempo è dedicato alla lezione? certamente qualcuno dovrebbe dire ai docenti che la lezione non dura più 60 minuti ma 40. Il resto del tempo serve per compilare il registro elettronico. Capisco durante la lezione è più importante dedicare il tempo alla compilazione del registro elettronico che svolgere la lezione . Che cosa dice la legge in merito? E il CCNL?

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