Decreto Legge – I docenti inidonei dovranno sottoporsi di nuovo a visita, criteri più rigidi

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di Bruno Firinu

Passaggio volontario tra gli Ata o mobilità provinciale, la novità dell’ultima ora del decreto legge sulla scuola. il governo ha dato lo stop ai trasferimenti forzati dei docenti inidonei tra il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Si tratta dei circa 3 mila insegnanti dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti e, in tal senso utilizzati nelle istituzioni scolastiche. Dopo mesi e mesi di proteste e sit in COBAS, non saranno più trasferiti di autorità nei ruoli degli Ata, così come prevedeva l’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Una norma che in verità, proprio per la contrarietà degli interessati, finora non è mai stata attuata.
A intervenire è stato l’art. 15, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 che ha abrogato il predetto comma13 e disposto una nuova disciplina a regime, per i docenti che successivamente al 1° gennaio 2014 saranno riconosciuti inidonei, ed una transitoria per i docenti che alla data di entrata in vigore del novello decreto legge è già dichiarato inidoneo. La disciplina transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alla funzione docente ma idoneo ad altri compiti alla data dell’entrata in vigore del decreto legge( 12settembre 2013). Tale visita dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre 2013 da parte delle commissioni mediche competenti integrate da un rappresentante del ministero dell’istruzione designato dal competente ufficio scolastico regionale. Se la inidoneità non viene confermata, il docente dovrà tornare a svolgere la funzione docente. In caso contrario avrà 30 giorni di tempo per presentare istanza di assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione l’obbligatoria mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggiore trattamento stipendiale mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Procedure analoghe si applicheranno nei confronti del personale docente che sarà dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanente m e n t e inidoneo a propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, anche in corso di anno scolastico. In attesa delle scadenze Tanto i termini indicati nel decreto legge 104/2013, quanto le modalità di presentazione delle istanze e l’elenco delle amministrazioni che presentino vacanze di organico, dovranno peraltro essere confermate o modificate da uno specifico decreto ministeriale applicativo che dovrà essere emanato dopo la conversione in legge. Nei confronti dei docenti attualmente titolari delle classi di concorsi C999 e C555, restano in vigore le disposizioni contenute nel comma 14 dell’art. 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ma con la precisazione che anche per l’anno scolastico 2013/2014 sarà loro consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purchè non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

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