il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Suprema Corte di Cassazione – nuovo procedimento disciplinare contro il collega Andrea Scano

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Suprema Corte di Cassazione.
Il registro di classe e del professore sono atto pubblico.

 

La Corte di Cassazione conferma ciò che noi COBAS Scuola Sardegna ripetiamo e ribadiamo da sempre, anche con la battaglia del nostro collega Andrea Scano al quale l’Amministrazione Scolastica ha proditoriamente comminato, quest’anno, tre sanzioni disciplinari (con 14 giorni di sospensione dall’insegnamento).

La prossima settimana saranno depositati i RICORSI al Tribunale del Lavoro di Cagliari avverso le sanzioni disciplinari ed Andrea Scano negli scorsi giorni ha presentato un articolato ESPOSTO al Garante sulla Privacy. Inoltre, stiamo valutando anche la presentazione di eventuali esposti penali ma, ciononostante, l’Amministrazione Scolastica ha recentemente notificato al nostro collega una nuova contestazione d’addebito disciplinare (perché continua a non utilizzare il registro elettronico) alla quale risponderemo esaustivamente nella seduta di difesa disciplinare convocata per il giorno 9 gennaio 2020.

 

Quindi anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione appare surreale la nuova contestazione disciplinare al collega Andrea Scano al quale viene esclusivamente contestato di non ottemperare (UBBIDIRE) agli ordini di servizio della dirigenza scolastica sulla compilazione del registro elettronico.

 

Ciò premesso prendiamo atto che la Corte di Cassazione nell’ambito di un processo penale che riguardava il reato di associazione per delinquere (false attestazioni) in una scuola paritaria propone alcune interessanti conclusioni che avvalorano integralmente la tesi che noi COBAS Scuola Sardegna abbiamo sempre sostenuto.

La parte che ci interessa, che di seguito richiamiamo integralmente, si trova alle pagine 17 e 18 della sentenza.

 

Prive di pregio appare anche il richiamo al D.Lgs. n. 85 del 2005, in quanto occorre ricordare, su questo tema, che il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica“.

 

Se ne dovrebbero fare una ragione: il registro elettronico NON è OBBLIGATORIO.

 

Nicola Giua
per i COBAS Scuola Sardegna

 

articolo dell’Avv.to Marco Barone
su orizzontescuola

 

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

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