La chiamano semplificazione amministrativa: come complicare ai dipendenti la giustificazione delle assenze per visite ed esami.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2014 è stata pubblicata la circolare della Funzione pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014 che dà indicazioni operative su come giustificare le assenze per visite mediche in base alla norme introdotte dall’articolo 55/septies, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001, introdotto dal Decreto 150/2009 e novellato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013. Un’altra restrizione dei dipendenti nello spirito del Decreto Brunetta, in nome della “razionalizzazione della Pubblica Amministrazione” e del contrasto dell’assenteismo.
Se un dipendente pubblico deve sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che lo rende incapace di svolgere l’attività lavoratice, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Il programma terapeutico va presentato prima dell’inizio della terapia: dopo di che occorre presentare, per ciascuna terapia che coincida con l’orario di lavoro, una specifica giustificazione che indichi precisamente giorno e ora della terapia, con la specificazione che fa parte del programma terapeutico presentato. Se la struttura rilascia un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, senza indicare riferimenti alla diagnosi, dato che non si tratta di una certifcazione di malattia.
La Circolare indica la possibilità di sostituire la certificazione della struttura sanitaria dove si svolge la terapia con un’autocertifcazione (ai sensi del DP.R. 445/200) di cui viene fornito il modulo prestampato da compilare. Si tratta dell’autocertificazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Ecco un altro fulgido esempio di che significa nel linguggio politichese “razionalizzazione amministrativa” e “semplificazione amministrativa”: per contrastare l’assenteismo, si introduce un’altra procedura burocratica complessa, che moltiplica gli errori e le possibilità di svista, errori che con l’autocertificazione diventano attestazioni di falso penalmente perseguibili. Errori in cui potranno cadere tutti, tanto più le persone che sono realmente malate e magari non hanno proprio la concentrazione per ricordarsi di seguire le procedure.
Andrea Degiorgi