PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA E CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO
Primi adempimenti docenti neoimmessi in ruolo
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
Un allegato al contratto richiede una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. Per questa ragione è necessario presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione prestando attenzione a riportare dati veritieri ( il relativo modello può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio).
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio.
La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo.
Periodo di prova e anno di formazione
I docenti neoimmessi in ruolo d concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall’art. 437 del T.U. Nel Ccnl 2003 si specifica che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, è comunque, indicata la durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato.
I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in ruolo in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione.
I docenti che ottengono il passaggio di cattedra che comporti anche il trasferimento di ruolo, attraverso le procedure di mobilità, devono sostenere solo il periodo di prova senza corso di formazione.
I docenti che ottengono solo il passaggio di cattedra che “non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto” (Consiglio di Stato – Sez. II, parere n. 583/1978 e CM 88/80) non sono soggetti né all’anno di prova né all’anno di formazione.
Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, e quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato “in prova”.
L’ anno di prova ed il corso di formazione possono essere svolti anche nella provincia in cui è stata ottenuta l’assegnazione provvisoria, previo rilascio del nulla osta da parte dell’USP della provincia di titolarità.
Periodo di prova
La prova ha la durata dell’anno scolastico, con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nella cattedra di nomina, anche per un orario inferiore a quello di cattedra, e “in tutti i casi di utilizzazione previsti dall’OM 93/91, in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che interessano, agli altri compiti istituzionali” (CM 267/91 punti 3 e 4). A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a) le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell’art. 14 della Legge n. 270/82;
b) l’utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c) la messa a disposizione per supplenze;
d) le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e) l’utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f) l’utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g) l’utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
I periodi computabili per il compimento dei 180 gg :
- giorni di lezione
- le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
- i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) all’inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
- gli esami di stato;
- interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
- i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Csa (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
- il primo mese di congedo di Maternità;
- i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia,le aspettative, eccetto quelle parlamentari;i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.
Corso di formazione
Durante il periodo di prova il personale docente , a cui il Collegio docenti affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che “ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni … Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio (vedi Organi collegiali, ndr) una relazione sulle esperienze e attività svolte” (art. 440 T.U.).
Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico.
Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore).
I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione che andrà presentato al comitato di valutazione per il servizio, presso il quale il docente dovrà sostenere la discussione finale vertente su una relazione sulle esperienze e le attività svolte da lui preparata.
E’ compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del docente e di altri elementi forniti dal capo d’istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
- la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
- la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
- l’eventuale restituzione al ruolo di provenienza;
- la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio, il rinvio può avvenire per più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità (vedi).
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia però compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).
Ricostruzione di carriera
Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neoimmessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria. Quando a Marzo 2015 uscirà l’ordinanza sulle operazioni di mobilità, (sui trasferimenti per intendersi meglio), i neoimmessi in ruolo dovranno presentare domanda per ottenere la sede definitiva di titolarità, altrimenti la sede viene loro conferita d’ufficio.
COBAS SCUOLA PISA