Il vaccino: dubbi sulla autocertificazione – Massimo Locci

RICORDERO’ o NON RICORDERO’
MI DOMANDO , SONO UN TESTONE o TESTARDO ?
AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI IN SCADENZA 16 NOVEMBRE 2017
DIVERSI PUNTI OSCURI RIMANGONO
IL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 scrive:
(( 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. ))
Dal dizionario : comprovare
1. Provare, dimostrare efficacemente; si dice di solito di argomenti che si aggiungono ad altri o di fatti che confermino quanto già asserito per vero
1^ Obiezione
SE IO COMPILO IL MODULO CON TUTTI “NON RICORDO”, CHE COSA COMPROVO ? NULLA !
Il decreto parla di dichiarazione ai sensi del DPR 445 .
Ma nella documentazione ricevuta da tutti noi penso si cita l’art 47 .
2^ Obiezione
PERCHE’ NON CITARE ANCHE L’ART 43, 48, 49 ? ed invece solo l’art 47
( di cui nel decreto non si parla specificatamente ? )
ART 43 . ( NOTARE punti 1, 2, 3 )
Art. 43
(L-R) Accertamenti d’Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L). (12)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e’ necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalita’ di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualita’ e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
((3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica…. ( Continua …)
ART 48 ( Notare in particolare il punto 2 ed importantissimo il punto 3 )
(R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita’ temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta’ di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze
NOTA IMPORTANTE IL DECRETO N° 675 E’ ABROGATO , MA NON E’ ABROGATO L’OBBLIGO COME SPECIFICATO AL PUNTO 3 che nel Modulo INSERISCONO LA FORMULA PRIVACY di cui si evince ART 10
NEL NOSTRO MODULO DA PRESENTARE E’ CITATA QUESTA FRASE
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.
Secondo me è prescritta la legge ma non l’obbligo come al punto 3 : 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze

NON CHE SIA PRESCRITTA
CONFERMATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY il 1° Settembre Nella giornata di ieri, sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Al riguardo, si ricorda che se il trattamento di dati sensibili non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver adottato una norma regolamentare – con parere conforme dell’Autorità – che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del Codice della privacy.
“Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.
ANDIAMO A GUARDARE IL MODULO PRIVACY COME ART 10 e 13 DELLA LEGGE 675 /1996
Questo dovrebbe essere comunicato a NOI prima che Noi rilasciamo la autocertificazione
GUARDATE IL MODULO PRIVACY COSA A NOI DOVREBBE FARCI SAPERE Art 10 ed art 13 legge 31 dicembre 1996, n. 675.di cui informativa obbligatoria da inserire nel modulo ( punto 3 art 48 dpr 445/2000

Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f)12il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.

2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4.13La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 13. Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Dunque se volessero la nostra compilazione dovrebbe la Scuola prima comunicarci tutti i punti dell’arto 10 e dell’art 13
Questa INFORMATIVA non è presente nel modulo che dovremmo consegnare
INOLTRE MI SONO DOMANDATO
Cos’é la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Mia risposta : SE NON RICORDO , NON PUO’ ESSERE A CONOSCENZA DEll’INTERESSATO
Cos’é l’autocertificazione – (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.
Cosa non si può autocertificare
 Certificati sanitari e veterinari
 Certificati di conformità CE
 Certificati di marchi e brevetti
MIA RISPOSTA :
SE LA DICHIARAZIONE E’ UNA AUTOCERTIFICAZIONE DOVREBBE SOSTITUIRE UN CERTIFICATO MEDICO o SANITARIO , MA L’ART 49 LO VIETA E DUNQUE E’ UNA DICHIARAZIONE /AUTOCERTIFICAZIONE CHE NON PU0’ SOSTITUIRE UN CERTIFICATO ,
MA SE NON E’ o FOSSE UN CERTIFICATO , NON PUO’ESSERE UNA AUTOCERTIFICAZIONE , DUNQUE SOLO UNA DICHIARAZIONE , MA UNA DICHIARAZIONE ATTESTA COSE A CONOSCENZA NON DIMENTICANZE

Art. 49
(R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita’ sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita’ alla pratica non agonistica di attivita’ sportive rilasciato dal medico di base con validita’ per l’intero anno scolastico.
Nel Modulo pero’ sono stati così solerti ad aggiungere l’ar76 che è citato al 2° punto dell’art 48 e non nel 47 da loro citato
Voglio farvi Notare un dettaglio , il punto 2
Dunque se io Oggi Compilo il modulo con tutti NON RICORDO e Domani mi tornasse la memoria e dunque per ipotesi perché magari trovo il libretto delle vaccinazioni di 40 anni fa , dovrei produrre una nuova autocertificazione che smentirebbe la precedente in quanto NON RISPONDENTE A VERITA’ ( punto 2 Art 76 )

Art. 76
(L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Come Confermato dal garante della Privacy che al momento non esiste legge sulla privacy per i vaccini e visto che le ASL sino al 2019/2020 non lo possono fare , perché dovremmo farlo noi senza sapere da chi , a chi e come i nostri dati vengano trattati ?
Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl
Approvato un provvedimento urgente per semplificare gli adempimenti e consentire trattamenti di dati non previsti dalla legge sui vaccini
Da oggi gli istituti scolastici e i servizi educativi per l’infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione. Questa la decisione del Garante che ha adottato un provvedimento urgente – con valenza generale – per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non dal 2019.
Tale decisione risponde alla richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di numerose altre amministrazioni su scala nazionale che hanno manifestato l’intenzione di effettuare uno scambio automatico di dati sulla regolarità vaccinale – anche in assenza di una specifica norma che lo consentisse – al fine di favorire il rispetto degli obblighi vaccinali nei termini previsti dalla legge.
In considerazione dell’esigenza segnalata e dell’imminente avvio dell’anno scolastico, il Garante ha adottato con procedura urgente un provvedimento a valenza generale che autorizza una comunicazione di dati personali non sensibili dalle scuole alle autorità sanitarie.
In particolare, alla luce delle finalità istituzionali perseguite e delle difficoltà operative evidenziate:
• Le scuole – sia quelli pubbliche, sia quelle private – e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l’attività di verifica delle singole posizioni e per l’avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.
• Il Garante ricorda che le aziende sanitarie, di propria iniziativa, al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.
Nella giornata di ieri, sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Al riguardo, si ricorda che se il trattamento di dati sensibili non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver adottato una norma regolamentare – con parere conforme dell’Autorità – che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del Codice della privacy.
“Sin dall’inizio della vicenda il Garante della privacy ha offerto la massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre amministrazione coinvolte.” – afferma il Presidente Antonello Soro – “Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio”.
“Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.

Massimo Locci

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