Comunicazione sulla corretta attribuzione dei permessi personali a sostituzione della malattia per visite specialistiche

OGGETTO: comunicazione sulla corretta attribuzione dei permessi personali a sostituzione della malattia per visite specialistiche  per il personale docente e ATA

La Circolare del MIUR del 22 aprile u.s fornisce alcune indicazioni in riferimento al Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il PROT. MIUR 55181 22/04/2014  definisce l’applicazione del D.L. in questione al personale degli istituti scolastici. Secondo tale interpretazione, il DL 101 dell’agosto 2013, convertito in Legge 125 il 30 ottobre 2013, all’articolo 4 comma 16 bis, riprende e fornisce gli indirizzi applicativi rispetto all’articolo 55 septies, comma 5 ter, del D.L.vo 165 del 30 marzo 2001 in materia di assenze per visite terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti.

Nella circolare in esame si sostiene che tali assenze non potranno essere usufruite come malattia, ma il personale dovrà ricorrere ai permessi per documentati motivi personali, permessi brevi, riposi compensativi secondo la normativa di riferimento: art. 18 CCNL 16.5.1995;  art. 20 del CCNL 16.5.1995; artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999.

Si può comunque ricorrere alla assenza per malattia in casi particolari:
A – Prestazioni o esami che comportano una incapacità lavorativa regolate come le malattie con attestazione del medico; ci possono essere Accertamenti temporanei (visite oculistiche) o Accertamenti di chi si trova già in situazione di incapacità lavorativa (fratture)
B – Patologie sofferte che necessitano di controlli periodici. E’ sufficiente un’unica certificazione anche cartacea per Accertamenti che comportano incapacità al lavoro anche per lunghi periodi e calendarizzati

Per quanto riguarda la giustificazione dell’assenza, essa può avvenire tramite autocertificazione con documentati motivi personali o “mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4”  qualora sia richiesta la documentazione dalla Segreteria. In alternativa, “è possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000”, in conformità a quanto inserito nella circolare e allegati.

Qualora invece “le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia”. Ciò significa che se il personale assente dovesse essere in stato tale da compromettere la capacità lavorativa, per accertamenti diagnostici (visita di controllo in convalescenza successiva ad operazione chirurgica) o per evidenti ed oggettive difficoltà a svolgere le proprie mansioni, e qualora il medico redigesse l’attestazione di malattia comunicandola all’Amministrazione, dovrà essere riconosciuta al dipendente l’assenza per motivi di malattia.
Anche nel caso di assenze dovute a periodiche terapie, è possibile usufruire di permessi per malattia con una certificazione in cartaceo del medico curante attestante la necessità di sottoporsi ai trattamenti sanitari ricorrenti che comportano incapacità lavorativa, secondo cicli o calendario stabiliti dal medico.

Considerando inoltre che:
– il contratto scuola (art.21 del 6/7/95) non prevede frazionamento della giornata lavorativa per malattia: C.M. 301/96 L.111/2011;
– i permessi brevi non possono superare la metà dell’intera giornata: 2 ore per i docenti e 3 per gli A.T.A e quindi spesso non saranno sufficienti per effettuare visite magari anche al di fuori del Comune di residenza;
– i permessi per motivi personali sono 3 in un anno + 6 di ferie (art.15.c.2 C.C.N.L.2006/2009);
– i giorni richiesti secondo le modalità indicate dall’articolo 15 comma 2 non sono da considerarsi come ferie (articolo 15 comma 4 CCNL 2006-2009);
– l’assenza non è più considerata malattia, ma diventa permesso;
– è possibile ricorrere alla banca delle ore anche se discrezionale e poco diffusa;

si invita i Dirigenti Scolastici alla corretta applicazione delle norme per la concessione dei permessi retribuiti per motivi personali, a cui ha diritto tutto il personale a tempo indeterminato, docente ed ATA, in riferimento all’articolo 15 commi 2 e 4, inserito nel Capo III – Norme comuni del CCNL 2006-2009.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, pur rilevando che in questo caso i 3 giorni di permesso non sono retribuiti, l’applicazione dell’articolo 15 comma 2 è estendibile, con la limitazione che anche in quel caso i gg. eventualmente usufruiti come permessi per motivi personali non vengono retribuiti.

Pisa, 19/05/2014

 

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Una risposta

  1. Livia ha detto:

    vorrei un chiarimento: dall’articolo da voi pubblicato mi pare di evincere che, nel caso il docente a tempo indeterminato voglia usufruire dei permessi personali e successivamente dei 6 giorni di ferie (art.15.c.2 C.C.N.L.2006/2009), per effettuare visite e esami, ciò è ancora possibile.
    Io ho fatto richiesta in questo senso per alcuni interventi ortodontici, ma dopo aver usufruito dei 3 giorni, mi è stata negata la possibilità di utilizzare i giorni di ferie (con le stesse modalità dei permessi personali) e sono stata costretta a prendere giorni di malattia. E’ corretta questa prassi? Io preferivo scegliere i giorni di ferie che tanto non utilizzerei e che non prevedono alcuna decurtazione di stipendio nè conteggio di giorni di assenza. Grazie per i chiarmienti Livia

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