Formazione obbligatoria – comma 124, art. 1 Legge 107

formazione-obbligatoriaSecondo i dettami del MIUR ,nel prossimo triennio i docenti dovranno sottoporsi obbligatoriamente ad almeno 125 ore di formazione ,per la quale non riceveranno alcun compenso aggiuntivo.
Il tutto viene ribadito dalla nota dello stesso MIUR (2915 del 15/9/16) che riprendendo il comma 124 dell’art.1 della Legge 107, sancisce un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente qualificandola come “obbligatoria,permanente e strutturale”.
La nota in oggetto si configura come momento propedeutico al “Piano nazionale per la formazione”. La nota in questione ,oltre al principio dell’obbligatorietà della formazione senza retribuzione aggiuntiva, stabilisce che nei Piani Triennali per l’Offerta Formativa,va inserito necessariamente, l’azione formativa che ciascun istituto intende intraprendere. Tale piano,stavolta,riguarda anche il personale ATA.Il Rapporto di Autovalutazione d’istituto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento,individuando priorità e traguardi da conseguire mentre il Piano di Miglioramento,anch’esso parte integrante del PTOF ,pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.
Le priorità della formazione coatta sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e possono afferire alle seguenti aree: Autonomia organizzativa,Didattica per competenze,Valutazione e miglioramento,Scuola e lavoro,Competenze digitali,Inclusione e disabilità,Competenze di lingua straniera.
Le azioni formative,inserite nel PTOF d’istituto,devono  essere “coerenti” con le scelte fatte dal Collegio dei Docenti che lo elabora sulla base degli “indirizzi” del dirigente scolastico.
Le iniziative di formazione possono essere anche organizzate dalle reti di scuole, dalle reti di Ambito ,dalla Amministrazione stessa.
I docenti possono intraprendere azioni formative autonomamente purchè  coerenti con il Piano di Formazione inserito nel PTOF d’istituto.
Cosa fare?  Che tipo di resistenza attuare?
1    Inserire in ogni PTOF la propria proposta formativa,anche in forma sintetica (“La scuola in carcere”, “La scuola della meritocrazia”,”Didattica delle conoscenze o delle competenze?”;” Scuola della Costituzione o Scuola aziendale”?)ai sensi del comma 14(ex. Art.3 DPR 275/99)  che riconosce le diverse opzioni metodologiche di gruppi minoritari.
2    Ribadire i principi costituzionali(art,3 e  33) sulla pari dignità sociale e sulla libertà d’insegnamento.
3    Sottolineare la illegittimità costituzionale della norma della legge 107 che dispone l’ampliamento e l’aggravamento della prestazione senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva. A tal fine giova ricordare che ai sensi dell’art.64 del CCNL 29/11/2007 la formazione è un diritto non un dovere(con i relativi 5 giorni da utilizzare per partecipare ad azioni formative).
4     Ricordare che la formazione coatta e senza retribuzione accessoria confligge con l’art.2113 del Codice civile che sanziona  prestazioni gratuite o inferiore a quello ordinario.
5    Evidenziare che l’art.36 della Costituzione cita che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità della prestazione.
6    Ribadire con forza che ai sensi dell’art.37 del Decreto Legislativo 81/2008, la formazione va espletata in orario di servizio.
7    Dichiarare,nella sciagurata ipotesi di una delibera collegiale a favore della gratuità della partecipazione ad azione formativa,che le disposizioni di incremento d’orario di lavoro non vincolano tutti i docenti del collegio. Il vincolo sussiste solo per coloro che abbiano votato a favore. Chi vota contro ,deve verbalizzarlo,così si libera dai relativi obblighi (art.24 DPR 3/1957).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *