Grande vittoria dei COBAS: Il preside non può violare le delibere degli OO.CC.

Ordinanza n. 19530/2017 del Tribunale di Torino del 23 ottobre 2017

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Pino IARIA docente di matematica dell’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “Boselli” di Torino, nonché RSU (recentemente dimessosi per protesta) e componente dell’Esecutivo Nazionale COBAS Scuola, in quest’anno scolastico è stato assegnato ad altra scuola ed altre classi, in violazione del criterio della continuità didattica, per decisione unilaterale del dirigente scolastico.

Tutto ciò nonostante le chiare delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto i quali avevano indicato quale primo criterio di assegnazione alle classi proprio la continuità didattica.

Insieme a Pino Iaria sono state/i oggetto delle “attenzioni” del dirigente scolastico anche altre/i colleghe/i che sono state/i a loro volta spostate/i dalla loro sede e/o dalle loro classi.

Noi COBAS abbiamo sempre ritenuto che gli spostamenti fossero arbitrari ed esclusivamente motivati dal grado di “contrastività” delle/dei colleghe/i nei confronti dell’operato del preside, in particolare per quanto concerne il collega Iaria che, come accennato, è anche RSU d’Istituto e leader dei COBAS Torinesi.

Sulla base di un reclamo (respinto dal dirigente scolastico) presentato dal collega lo stesso preside ha “spiritosamente” motivato l’unilaterale spostamento, ed il mancato rispetto della continuità didattica, con “l’interesse superiore della scuola” perchè a suo dire aveva deciso di assegnare un docente esperto e molto stimato come il collega Iaria nell’altra scuola dell’Istituto perchè la scuola di assegnazione viveva varie problematiche e nella stessa aveva ottenuto il trasferimento ad un diverso Istituto un altro insegnante di matematica.

I COBAS ed il collega Pino Iaria hanno presentato un ricorso d’urgenza, ex art. 700 del codice di procedura civile, ed il Giudice del Lavoro di Torino ha ACCOLTO il RICORSO ed ha ORDINATO al dirigente scolastico di assegnare il prof. Iaria alle classi che aveva lo scorso anno, condannando peraltro il MIUR al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice motiva l’ordinanza d’urgenza affermando che “dal quadro normativo richiamato (norme poteri organi collegiali e norma sulla dirigenza scolastica, n.d.e.), emerge quindi con chiarezza che l’assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l’indicazione dei criteri è attribuita al Consiglio d’Istituto e che, in ogni caso, il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito“.

Inoltre, il Giudice afferma che “la valutazione operata dal dirigente in merito alla necessità di destinare a quelle classi un professore di matematica esperto, trattandosi di classi con condizioni ambientali delicate e vulnerabili, è unilaterale e non condivisa con gli organi collegiali e viola in modo evidente il criterio della continuità didattica“.

Infine, il Giudice, prima di ordinare al MIUR di reintegrare il prof. Iaria nella classi sulle quali deve essere garantita la continuità didattica, e condannare l’Amministrazione alle spese processuali (che speriamo paghi il dirigente scolastico), conclude affermando che “neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l’interesse superiore della scuola e tantomeno il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonchè il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica della prof.ssa C….o dimostrano inequivocabilmente come l’interesse superiore non sia stato soddisfatto“. 

Grazie a Pino Iaria, ai COBAS ed all’Avv.to Alessio Ariotto, per la fermezza e perseveranza che hanno dimostrato nel cercare di far garantire un principio che tutela le studentesse e gli studenti e chiarisce a taluni dirigenti scolastici che la SCUOLA non può essere “governata” in maniera padronale e unilaterale ma nel rispetto di chi la vive e frequenta quotidianamente nonché nel rispetto delle leggi e dei diversi organi che la compongono.

 

in allegato il testo dell’Ordinanza (pdf)

per i COBAS Scuola

Nicola Giua

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