La Cassazione si pronuncia sulla reperibilità nei periodi di malattia.

malattiaIl lavoratore in malattia, come tutti sanno, ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps. Può capiteare però che un lavoratore abbia esigenza di allontanarsi da casa per motivi urgenti ed importanti.
In questi casi il lavoratore deve dare comunicazione al proprio datore di lavoro e all’Inps che è tenuto al controllo.
Solo in caso di gravi motivi l’assenza può essere comunicata a posteriori. La sentenza della Cassazione  del 19 febbraio 2016, n. 3294 ha fissato alcuni parametri per non generare disordini in materia di reperibilità.
In primo luogo, al lavoratore è consentito assentarsi da casa durante gli orari in cui dovrebbe invece essere reperibile, ma solo a per motivi urgenti e indifferibili (cosiddetto “giustificato motivo”). Anche quando sussistono detti motivi urgenti e indifferibili, l’assenza dalla abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all’Inps Tale preventiva comunicazione può essere evitata solo se ricorrano gravi e indifferibili ragioni. Il lavoratore deve quindi dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps della repentina uscita di casa.
Il lavoratore – spiega la Cassazione – si considera “assente” non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del malato non sia presente sul citofono; all’ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda; al caso in cui venga addotta una patologia auditiva che ha impedito di sentire il campanello, ecc. In tutti questi casi, il lavoratore si considera comunque assente ingiustificato.
Insomma, l’assenza può coincidere con qualsiasi condotta che impedisca l’esecuzione del controllo sanitario, per incuria, negligenza o qualsiasi altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico per malattia.
Nel caso di assenza alla prima visita si incorre nella perdita totale di qualsiasi trattamento economico, alla seconda visita di controllo (che può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale) oltre alla precedente sanzione, comporta la  riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. Alla terza visita a cui si risulta non presenti l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.

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