Organico dell’Autonomia e Potenziamento

organico-1Note sull’Organico dell’Autonomia e in particolare sul Potenziamento

La recente circolare MIUR del 05-09-2016 n. 2852 ha la pretesa di fornire uno spunto alle indicazioni e agli orientamenti di massima sulle potenzialità offerte dalla gestione dell’Organico dell’autonomia; in estrema sintesi sostiene che:
(…) tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (…) Art. 1 Comma 5, L. 107/2015.
(…) nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa (…). Art. 1 Comma 63, L. 107/2015.

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal DLgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili, attraverso (…) spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute, mentre (…) i docenti  di staff (collaboratori, coordinatori, referenti, individuati ai sensi dell’art. 25 del DLgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015) potranno svolgere attività di organizzazione, progettazione, coordinamento, (…) tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM)(…), rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando l’offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, (…), favorendo una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, l’apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia.

Inoltre,  l’organico dell’autonomia potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole:
•    per iniziative di formazione, rivolte agli studenti e al personale della scuola , anche con par-ticolare riguardo agli Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale (PNSD);
•    per attività rivolte alle famiglie;
•    per attività rivolte agli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e perfezionamento nell’uso della nostra lingua;
•    per l’attivazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità dove svolgere, tra le altre inizia-tive, attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro per stimolare la crescita profes-sionale, le competenze e l’autoimprenditorialità dei giovani.

Nella circolare viene inoltre ricordato che la Legge di stabilità 2015 ha eliminato l’istituto dell’esonero del collaboratore vicario, abrogando l’articolo 459 del DLgs n. 297/94 e rinviando – di fatto – la questione all’utilizzo dell’organico dell’autonomia. Sembra chiaro il concetto?
Quindi secondo l’Amministrazione non vi è più alcuna differenza sostanziale tra le varie figure del personale docente. Nella Nota Miur n. 2805 dell’11/12/2015 si afferma che l’organico dell’autonomia dovrà gestirsi in modo da valorizzare la professionalità dei docenti “senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi” e, lo stesso concetto viene ribadito anche nella Nota Miur prot. 2609 del 22/07/2016.

Questo livellamento professionale rischia chiaramente di depotenziare e indebolire le professionalità dei vari docenti perché – di fatto – mina le differenze di anzianità e di esperienza lavorativa maturate.
Ma, non dobbiamo dimenticare che queste note e/o circolari varie non sono fonti di legge come si può desumere dalla lettura della sentenza 237/2009 della Cassazione, secondo cui le circolari non sono atti normativi (né tanto meno sono a essi assimilabili) e, pertanto, sono prive del potere di innovare l’ordinamento giuridico, sono atti amministrativi interni che esprimono il pensiero di chi le redige.

Perciò riteniamo che sia fondamentale chiedere che vengano fornite delle indicazioni operative proprio sull’utilizzo del suddetto organico, tanto necessarie e indispensabili per cercare di arginare almeno i possibili abusi e le discrezionalità da parte dei dirigenti scolastici.
Diventa importante perciò che i vari Consigli d’Istituto e i Collegi dei docenti si attivino per definire dei criteri e dei pareri  per consentire a chi dirige una gestione delle risorse umane meno personalistica, per evitare il caos e le interpretazioni non consone alla norma affinché qualunque categoria di docente non diventi merce per il dirigente scolastico a suo uso e consumo.
Il comma 79 della legge 107/2015 lascia ampio margine ai DS nell’utilizzo del personale docente: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.” E i DS ritengono di poter estendere il suddetto postulato a tutti i docenti dell’Organico dell’Autonomia.
Inoltre, anche la Nota n. 30549 del 21 settembre 2015 puntualizza sulla possibilità di “consentire di assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche nelle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l’infanzia”. Ma tali prerogative per essere realizzate devono però rispettare il vincolo posto dal legislatore appunto nel comma 20 ossia che “ per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”. Analogamente l’utilizzo di docenti della scuola primaria nella scuola dell’infanzia dovrà essere supportato da uno specifico progetto di continuità che il dirigente avrà cura di riferire alla RSU. Così come non è nemmeno percorribile, leggendo le “Linee di orientamento per il corretto utilizzo dell’organico per il potenziamento”, utilizzare i docenti per supplenze in un ordine di scuola per il quale il docente non possiede il titolo di studio di accesso; come già detto, nella lettura del comma 79 della Legge 107.
Come ben sappiamo, nell’anno scolastico appena trascorso l’organico potenziato, individuato tra i docenti neoassunti con il piano straordinario di assunzioni della Fase C, è stato impiegato quasi sempre – a partire dal mese di dicembre – per coprire supplenze brevi in una sorta di tappabuchi o improvvisando “interventi educativi e formativi”, senza una specifica progettualità, all’insegna del disordine creato dall’assegnazione di docenti di classi di concorso a volte non presenti nell’istituzione scolastica.
Quest’anno i DS vorrebbero estendere la medesima sorte a tutti i docenti dell’organico dell’autonomia, col rischio di assistere ad un azzeramento di carriera, di anzianità, di continuità e a un livellamento di status professionale, a dispetto di quanto sostenuto nel comma 73 dell’art. 1 della L. 107/2015: (…) Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza (…)
Quindi, almeno per tentare di difendersi dal delirio di onnipotenza sarà fondamentale non trascurare quanto riportato dal:
    comma 20: “Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”

    comma 79: “… Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché  non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”

    comma 85: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.
Di conseguenza occorrerà esigere che:
    coloro che appartengono a un diverso grado di istruzione abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale come riportato nel comma 124”, e quindi al momento nessuno, visto che il Piano nazionale di formazione ancora non esiste (comma 20).
    i non abilitati che hanno il titolo di studio per accedere all’insegnamento, abbiano maturato anche “percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e, inoltre,  non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso” (comma 79).
    le supplenze fino ai 10 giorni non vengano reiterate e per assenze superiori si nominino i supplenti (comma 85).

in questi primi giorni di attività collegiali tanto si discuterà su attività di potenziamento e attività di insegnamento “frontale”. Consigliamo quindi che questa ripartizione sia regolata:
1. dai criteri del consiglio d’istituto (art. 10, comma 4, DLgs. n. 297/1994) “Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;

2. dai pareri del collegio (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994) “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;

3. dalla contrattazione d’istituto visto che il CCNI del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.
Poi, riteniamo sia conveniente che i docenti coinvolti nel potenziamento conoscano quanto riportato nel PTOF della scuola per comprendere quali saranno i progetti in cui saranno coinvolti. Dopo, occorrerà fare i conti con quanto stabilito dal comma 85 della legge 107/2015: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, – cioè il raggiungimento degli obiettivi dei progetti –  il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”
Su questo argomento ci aspettiamo una notevole crescita della vertenzialità.  Infatti, a partire da quest’anno bisogna fare una distinzione, relativamente alla sostituzione dei docenti impiegati su cattedra e a quella dei docenti impiegati su potenziamento.
La nota n. 24306 del 1 settembre 2016 fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico. E’ risaputo però come molti dirigenti scolastici non ricorreranno alla nomina di supplenti per il primo giorno di assenza in ossequio alla Legge di Stabilità del 2015, ma in spregio a quanto sostenuto dal MIUR nella nota n. 2116 del settembre 2015 con la quale si asserisce che in caso di assenza deve essere comunque garantita l’offerta formativa.
La sostituzione del personale assente potrà avvenire quindi con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, attraverso le ore eccedenti, utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, oppure come sarà molto più probabile, ricorrendo al personale docente di potenziamento, sino ad un periodo massimo di 10 giorni.
Sarà compito dei Collegi dei docenti e delle RSU arginare eventuali abusi.
Non dimentichiamo che le sostituzioni di docenti assenti temporaneamente, avvengono attingendo dalle graduatorie di circolo e d’istituto, ai sensi del dm n. 131/07 art. 7 comma 1 lettera b).
Ben altro trattamento, invece, sarà riservato ai docenti temporaneamente assenti, impiegati su potenziamento. Questi non potranno essere sostituiti e quindi, mancando il docente il progetto cui lo stesso era impegnato si interromperà, o si bloccherà del tutto nel caso l’assenza dovesse protrarsi sino alla fine dell’anno scolastico.  Sarà possibile sostituire un docente impiegato su potenziamento solo per le ore di insegnamento curricolare assegnate allo stesso nell’ambito dell’orario di servizio, purché si tratti di assenza superiore ai dieci giorni. Niente sarà dovuto, invece,  per le restanti ore svolte sull’attività di  potenziamento.

 

Scarica i documenti in pdf:

 

Cobas Scuola Sardegna – sede provinciale di Sassari

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