Primi adempimenti collaboratori scolastici neoimmessi in ruolo

Periodo di prova e ricostruzione carriera collaboratori scolastici neoimmessi in ruolo

Primi adempimenti neoimmessi in ruolo
Con nota prot. n. 8004 del 2 agosto, il ministero dell’istruzione ha emanato le disposizioni per l’immediato conferimento degli incarichi a tempo indeterminato agli aventi diritto. La nota precisa, preliminarmente, che gli incarichi saranno conferiti dagli uffici scolastici territoriali utilizzando le graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2012/2013. Gli incarichi a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 ed economica dal 1° settembre 2013.
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il personale della scuola, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito :  certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate  per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 24 mesi.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
Un allegato al contratto richiede  una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità   all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro  e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. Per questa ragione è necessario  presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione prestando attenzione a riportare dati veritieri (alleghiamo il modello da utilizzare).
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego.  L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio.

La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo.
Periodo di prova
La conferma in ruolo dei collaboratori scolastici avviene dopo il superamento del periodo di prova che è di 2(due) mesi di servizio. Il periodo di prova è da considerarsi superato se trascorsi  due mesi dalla firma del contratto il dirigente scolastico non ha dato all’interessato comunicazione scritta contraria. E comunque, anche nel caso che  il dirigente scolastico abbia dato comunicazione contraria, il collaboratore scolastico ha diritto ad una proroga.
I periodi computabili per il raggiungimento dei due mesi sono :
1.    giorni di effettivo servizio;
2.    le domeniche e tutte le  festività;
3.    interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni,  ecc.);
4.    i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.

Non sono invece  computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia.
In caso di assenze per malattia il collaboratore scolastico  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi.

Ricostruzione di carriera

Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità

Ai neoimmessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria. Quando a  Marzo 2014 uscità l’ordinanza sulle operazioni di mobilità, (sui trasferimenti per intendersi meglio),  i neoimmessi in ruolo dovranno presentare  domanda per ottenere la sede definitiva di titolarità, altrimenti la sede viene loro conferita d’ufficio.

per i Cobas Scuola

Gilberto Vento

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