Quota 96 – aggiornamenti
Continua in Commissione Affari costituzionali l’esame degli emendamenti al decreto 90 di riforma della pubblica amministrazione a cominciare dai Quota 96 della scuola.
Sul fronte degli insegnanti e del personale Ata che ricade entro la categoria dei Quota 96 – ormai trasformata in Quota 101, 103 – si respira un forte ottimismo. Il giudizio di ammissibilità arrivato in Commissione martedì sera spiana la strada alla pensione al primo settembre per i 4mila coinvolti nell’errore della legge Fornero.
Tra questi, però, iniziano a serpeggiare i primi malumori in relazione alle condizioni in cui verrà attribuita la pensione a partire dal prossimo primo settembre 2014.
Ma cosa non soddisfa esattamente i Quota 96? Sono due, soprattutto, i nodi che andranno sciolti con l’inserimento degli emendamenti nel testo previsto in aula alla Camera settimana prossima: i tempi per la liquidazione, da una parte, e il riconoscimento delle annualità extra dall’altra.
Sul primo capitolo, sembra ormai scontato che non arriverà nessuna liquidazione, almeno per i primi due anni di quiescenza a seguito dell’ormai probabile approvazione definitiva dell’emendamento nella versione attuale. Ciò significa che la maggior parte dei Quota 96 potrebbe vedersi erogato il Trattamento di fine rapporto nel 2018 e, comunque, come si diceva, non prima di ventiquattro mesi.
Dall’altra parte, il dubbio che serpeggia tra il personale i è quello di dover andare in pensione come se gli ultimi due anni non fossero mai esistiti: pur se nel pieno diritto della pensione, infatti, la svista in legge Fornero aveva obbligato i Quota 96 a rimanere in serizio per altri due anni scolastici. Ora, pare, secondo alcune interpretazioni dell’emendamento a firma di tutte le forze politiche, che i mesi di lavoro “supplementari” non vengano conteggiati ai fini dell’assegno. Insomma, come se per docenti e ata il prossimo primo settembre sia quello del 2012, ma con due anni in più all’anagrafe.
In merito a quest’ultimo punto, stanno arrivando, però, le prime smentite: il conteggio degli anni extra sarebbe inserito regolarmente nel conteggio dei contributi versati. In ogni caso, la partita dei Quota 96 non è ancora chiusa e, per il governo, sarebbe una vera beffa se nonostante lo sforzo di trovare 400 milioni nei prossimi 4 anni, alla fine la maggioranza dei Quota 96 finisse per rimanere al proprio posto.
Ecco il testo che salva i Quota 96
Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). – 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Bruno Firinu