Sentenza del giudice di Cagliari sulle assemblee studentesche

assemblea-studentiDopo quasi dieci anni, è ancora valida la sentenza del Giudice del Tribunale di Cagliari sulle assemblee studentesche (mai impugnata dal Ministero) e che dichiara l’obbligo dei docenti della prima ora di fare l’appello e la non obbligatorietà in capo ai docenti di assicurare la vigilanza, della quale il solo responsabile è il dirigente scolastico. A questa sentenza è seguita solo un’altra del giudice del Tribunale di Avezzano che ha annullato la sanzione comminata ad alcuni docenti per assenza nel giorno dell’assemblea studentesca, e che ribadisce quanto statuito dal giudice del Tribunale di Cagliari.
Si riporta la risposta alla faq dei COBAS di Palermo e, in allegato, la sentenza del giudice di Cagliari

Andrea Degiorgi

 

ASSEMBLEE STUDENTI

Domanda: Il dirigente scolastico insiste a considerare obbligatoria la presenza dei docenti a scuola durante le assemblee degli studenti. Abbiamo sostenuto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 13 del DLgs 297/94, assistere all’assemblea non può essere un obbligo, ma il Ds ha ribattuto che una nota ministeriale imporrebbe invece la nostra presenza. Come stanno effettivamente le cose?

Risposta: Avete perfettamente ragione, non avete nessun obbligo a rimanere a scuola. Abbiamo ottenuto ormai diverse sentenza che dichiarano illegittimo il comportamento dei dirigenti che obbligano i docenti ad essere presenti a scuola durante le assemblee d’istituto degli studenti. Questo sopruso ha assunto una dimensione preoccupante da quando il Miur ha dirmato la Nota prot. 4733/A3 del 26/11/2003, che molti dirigenti scolastici avevano interpretato “creativamente” facendone discendere l’obbligo di permanenza a scuola dei docenti. Ancora più improvvidamente si è poi aggiunta la Nota Usr Veneto 4/4/2007 che recita: “in caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l’obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico”. Quest’ultima Nota si è anche spinta a prevedere che “per le assemblee svolte al di fuori dei locali, deve del pari ritenersi operante l’obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l’assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento)”.
Insomma, secondo costoro – sulla base della Nota Miur del 2003 – per i docenti persisterebbe un obbligo di vigilanza anche al di fuori dell’attività didattica programmata. Invero la Nota Miur, seppur inopportuna e foriera di tutta questa confusione, non arrivava a prevedere un obbligo del genere, ma si limitava alla seguente previsione: “l’istituzione scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rivelazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”.
Senza voler qui riaprire la questione legata alla modalità di rilevazione delle presenze del personale docente (basta la firma sul registro di classe, Sent. Cassazione Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006), ribadiamo soltanto che non può certo essere un dirigente ministeriale a autorizzare un dirigente scolastico ad adottare chissà quale iniziativa che non sia già prevista da una vigente fonte normativa. Comunque, nonostante fin dall’inizio di questa situazione avessimo in tutti i modi cercato di far ragionare i dirigenti sulla normativa vigente (artt. 12, 13 e 14 DLgs 297/94), che semmai prevede come diritto (certo non come dovere) la possibilità dei docenti di assistere alle assemblee studentesche, c’è stato bisogno di alcune sentenze per arrivare a capo – speriamo definitivamente – della questione.
Con un gruppo di colleghi di un Istituto Superiore di Muravera abbiamo presentato un ricorso al Tribunale di Cagliari. La sentenza, depositata il 25/9/2007, accoglie il nostro ricorso ribadendo che ‘la piana lettura dell’art. 13 DLgs n. 297/1994 – in cui è confluito l’art. 43 del Dpr 416/1974 – ed in particolare il comma VIII evidenzia come non sussista alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche d’istituto (“All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino”). Il corretto svolgersi dell’assemblea deve essere assicurato … dal preside, che ha un preciso potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea” (art. 14 comma 5 DLgs 297/94).
Inoltre, una successiva sentenza del Tribunale di Avezzano (n. 431/2011) ha annullato i decreti con cui una dirigente scolastica aveva riconosciuto come ingiustificate le assenze dei docenti nel giorno dell’assemblea studentesca.

Almeno d’ora in poi non dovrebbe più essere oggetto di discussione che la presenza dei docenti alle assemblee studentesche non è obbligatoria e speriamo che i dirigenti non insistano sull’argomento.

 

Sentenza sull’assemblea studentesca del Tribunale di Cagliari del 29-05-2007 (pdf)

Una risposta

  1. lenti lucrezia ha detto:

    purtroppo la diatriba continua
    in qualità di docente sento di avere l’obbligo morale della vigilanza sui minori
    tuttavia il fatto che si renda questa scelta morale un obbligo e un’imposizione non conforme a quanto indicato dalla legge non è giusto
    sarebbe invece opportuno che ogni tanto i dirigenti evidenziassero la buona volontà e gli sforzi sempre volontari dei docenti per contare sulla loro collaborazione invece di imporre e sanzionare

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