Una delega in bianco al Ministro Carrozza in materia di istruzione, università e ricerca
Nei giorni scorsi la Ministra Carrozza ha presentato in Consiglio dei Ministri un Disegno di legge delega collegato alla legge di stabilità con cui si conferisce una delega al Governo per riscrivere le leggi sulla scuola,in modo da superare tutte le attuali contraddizioni e realizzare in pieno il modello aziendalistico della scuola; difatti nell’ampio elenco di titoli sui quali si conferisce una delega in bianco ( violando palesemente l’art. 76 della Costituzione ) spicca un solo chiaro principio cui il Governo nell’esercizio della delega deve attenersi: privare gli organi collregiali di qualsiasi potere decisionale , mantenendo per essi solo funzioni consultivi.
La MInistra Carrozza ripropone il tentativo già fatto da Brunetta con i suoi provvedimenti, inutilmenti, autoritari, di abolire del tutto la democrazia scolastica.
La proposta della Ministra non stupisce più di tanto perchè è perfettamente in linea con l’idea di scuola-azienda elaborata dal PD( all’epoca PDS) che ha portato alla privatizzazione del rapporto di lavoro del personale della scuola, all’introduzione dell preside manager ecc; ora coerentemente con questa linea politicica e con il senso politico dell’ alleanza PD-PDL , la Ministra Carrozza propone di abolire , senza discussione e di soppiatto con un allegato alla legge di stabilità, la democrazia scolastica.
Ieri il Coordinamento Nazionale per la scuola della Costituzione ha deciso di lanciare un appello anzitutto al mondo della scuola ed alle organizzazioni della Scuola, ma anche alle forze politiche democratiche ed ai Comitati costituiti in difesa della Costituzione per una mobilitazione nazionale volta ad ottenere il ritiro di questa proposta indecente e il rafforzamento della democrazia scolasica che rappresenta il connotato fondamentale della Scuola della Costituzione
Proponiamo sul fondo il link all’articolo di Marina Boscaino su “Il Fatto Scuola”
Schema di disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 “Delega al Governo in materia di Istruzione, Università e Ricerca.”
Art. 1
(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)
1- Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto ed alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, università e ricerca. I suddetti decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e i criteri direttivi:
a- organizzazione delle disposizioni legislative vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
b- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche apportando modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
c- individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni, con l’indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicar e nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;
d- adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;
e- indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
f- aggiornamento delle procedure amministrative, prevedendo l’ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche ne i rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
g- indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, oltre agli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, anche della disposizione dell’Unione europea, della giurisprudenza europea attuata
h- per quanto riguarda la materia dell’istruzione, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:
1- riforma organica del reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diversa categorie di soggetti abilitati, mantenga l’equilibrio tra l e assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato, anche attraverso il ricorso al corso-concorso per l’accesso all’insegnamento presso le istituzioni scolastiche;
2- organi collegiali della scuola, con mantenimento delle sole funzioni consultive e superamento di quelle in materia di stato giuridico del personale e di quelle rientranti nelle materia di competenza regionale;
3- reti di scuole, con la definizione dei compiti, degli incentivi e delle forme d i coordinamento;
4- procedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale della scuola, con il superamento delle disparità di trattamento e la precisa definizione dei rapporti tra le diverse fonti di disciplina pubblicistica e negoziale;
5- contabilità delle istituzioni scolastiche;
6- disciplina giuridica degli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento vigente in materia di istruzione e formazione;
7- organizzazione delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e stato giuridico del relativo personale docente.
i- per quanto riguarda la materia dell’università, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:
1- disciplina della finanza, del bilancio e dei controlli, con la riduzione dei controlli preventivi di legittimità e dei vincoli al reclutamento, la piena responsabilità de i singoli atenei per la gestione delle risorse finanziarie, l’introduzione di incentivi e sanzioni basati sui risultati della gestione in luogo di vincoli sulle relative voci di spesa, l’incentivazione di finanziamenti privati anche con maggiore libertà di spesa, la semplificazione del finanziamento privato di posti di docente;
2- disciplina della valutazione delle attività, prevedendo in particolare la semplificazione delle valutazioni di tipo preventivo e la funzione di coordinamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di raccolta e utilizzazione dei dati;
3- organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, al fine dell’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità;
4- contributi universitari, con la revisione del rapporto con il finanziamento pubblico e la definizione di limiti ai contributi e alla possibilità di aumento degli stessi, anche in rapporto alle condizioni economiche dello studente e della famiglia;
5- abilitazione scientifica nazionale, con la revisione delle regole di funzionamento delle commissioni e dei criteri di valutazione e l’introduzione di meccanismi volti a contenere il numero dei partecipanti e degli abilitati;
6- ricercatori e assegnisti di ricerca, con la riduzione del numero di figure e l’introduzione di maggiore flessibilità nella selezione;
7- promozione della ricerca universitaria, anche attraverso incentivi per i docenti che ottengono finanziamenti europei e attraverso la portabilità dei finanziamenti per la ricerca.
j- per quanto riguarda la materia della ricerca, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:
1- finanziamento della ricerca, con particolare riferimento alla verifica dei tempi procedimentali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti, nonché uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
2- personale degli enti di ricerca, con particolare riferimento alla dirigenza e alle figure di ricercatore e tecnologo, per assicurare la corrispondenza tra lo stato giuridico e le funzioni svolte in materia di organizzazione e svolgimento della ricerca;
3- adeguare la durata del Programma nazionale della ricerca alla programmazione europea in materia;
4- gestione delle risorse finanziarie, in base a criteri di flessibilità nella destinazione nei limiti delle risorse assegnate e con l’introduzione di meccanismi di controllo successivo e valutazione dei risultati.
2- Nei dodici mesi successivi all’emanazione di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo completa il processo di codificazione adottando, anche contestualmente ai decreti legislativi correttivi e integrativi di cui al comma 4, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari vigenti nelle rispettive materie, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina legislativa e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 1, con il procedimento previsto dalle disposizioni vigenti per l’adozione delle norme regolamentari con la forma del decreto del Presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale.
3- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareti delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
4- Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5- Dall’attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ormai la parola d’ordine è RIASSETTO. Riassetto del sistema previdenziale, riassetto del sistema istruzione, riassetto del territorio (fino alla prossima ondata di piena). Tutto senza oneri per la finanza pubblica. Il ministro ha però fatto sapere che il testo di legge delega di cui si parla nei giornali è “da ritenersi superato”. Perchè non ci spiega meglio cosa intende dire? Ajòòòò